Codice Etico Deontologico  

Ecco l’organigramma del Dipartimento Nazionale di Tecniche e Scienze Olistiche AICS 

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Aics DBN

Codice etico deontologico

Aics Dipartimento nazionale di scienze e tecniche olistiche

Art. 1 – Definizione del codice etico deontologico 

Il codice etico-deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che il Settore AICS Dipartimento di  Discipline Bionaturali istituisce per gli operatori/Docenti/Istruttori o tecnici del benessere, qui genericamente indicati col termine di  operatore olistico, devono osservare nell’esercizio della professione, in qualunque forma essa sia svolta o disciplinata.
Il rispetto di queste norme risulta imprescindibile  esaltando  la figura professionale dell’operatore olistico o del benessere in generale  e  assicurando alti standard qualitativi e formativi nei confronti degli utenti, di soggetti pubblici o privati, dei professionisti a supporto della professione  o di quelli sanitari o parasanitari con cui può venire a contatto o confrontarsi.

Tale codice è valido anche al di fuori della pratica professionale e dovrà essere rispettato da tutti gli iscritti del Dipartimento che ne approvano il contenuto e la validità, essendo questo uno strumento di tracciabilità della formazione e della professione svolta.

Il codice potrà essere integrato o modificato in caso di necessità.

Art. 2 – Obbligatorietà

L’operatore olistico conosce, aderisce alle norme contenute del codice, la cui violazione porta a responsabilità di vario titolo. Tutti gli aderenti sono tenuti al rispetto e alla conoscenza. L’ignoranza del codice non esime dai provvedimenti disciplinari. Solo gli iscritti aderenti al Dipartimento possono utilizzare il nome e il logo del Dipartimento AICS Dipartimento Discipline Bionaturali il cui uso per gli aderenti è gratuito.

Art. 3 – Ambito

L’operatore olistico utilizza metodi del settore del benessere, pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non mediche della salute. La funzione è caratterizzata da norme di condotta salubri, basate sui principi dell’integrazione con la natura, del benessere psicofisico dell’individuo e nel suo completo riequilibrio bioenergetico. Esulano dal suo operato prestazioni di carattere sanitario o parasanitario che per legge sono svolte da coloro che sono iscritti in albi e/o elenchi professionali.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il compito dell’operatore olistico è favorire il benessere fisico-psichico-emozionale-spirituale dell’essere umano e il suo riequilibrio bioenergetico, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, indipendentemente dalle condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

In particolare, il suo compito è finalizzato alla prevenzione delle malattie mediante interventi di “educazione al benessere” che favoriscono il mantenimento ottimale dell’omeostasi energetico-funzionale e al ripristino dell’equilibrio armonico dell’essere umano, intervenendo sulle sue manifestazioni globali e non sulle malattie. Il suo scopo è di stimolare nelle persone la capacità di autoguarigione e di riequilibrare il rapporto con il proprio ambiente di vita.

Art. 4 – Libertà e indipendenza 

L’esercizio dell’operatore olistico è fondato sulla libera professione e sulla indipendenza del suo operato nel rispetto dei principi fondamentali per l’individuo

Art. 5 – Principi di attività

Nell’esercizio della professione, l’operatore olistico deve ispirarsi alle conoscenze della tradizione olistica (secondo il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale delle scienze della salute, la filosofia naturista e l’arte dell’igiene vitale), alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali.

Art. 6 – Abuso della condizione professionale

L’operatore olistico non deve abusare della sua professione e non può ottenere, da essa, indebiti vantaggi di qualunque natura.

Art. 7 – Limiti della professione

L’operatore olistico non può svolgere attività per legge riservate a coloro che sono iscritti in albi o elenchi professionali e la cui figura professionale è disciplinata dalla legge. Qualora non abilitato dalla legge, egli non può sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e regolamentate per legge ne invadere le professioni già esistenti, tra le quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo quella del medico, del biologo, del dietologo, del dietista, dell’estetista, del fisioterapista etc..

Art. 8 – Obblighi per l’esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

  • Il rispetto degli standard qualitativi e formativi del libero professionista;
  • il rispetto al presente documento;
  • il rispetto della regolamentazione legislativa fiscale e contributiva presente in Italia
  • la copertura di un’assicurazione adeguata in grado di tutelare dai rischi di eventuali incidenti durante l’espletamento dell’attività.

Art. 9 – Consenso informato

L’operatore olistico non inizia la prestazione professionale senza il consenso informato dell’utente. Per consenso si intende un atto in forma scritta in cui l’utente coscientemente e liberamente autorizza l’operatore olistico a utilizzare metodi propri per valutare lo stato di benessere e il conseguente programma di recupero. Lo scritto mira a dare all’utente informazioni oggettive che siano adeguate, esaurienti e reali. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia e piena libertà di scelta.

L’operatore olistico spiega all’utente la sua figura professionale e i relativi ambiti di competenza in modo che l’utente esprima il consenso informato. Su carta intestata l’operatore olistico indicherà che non è un medico, che l’ambito di intervento sarà mirato unicamente al riequilibrio psicofisico del benessere globale e che eventuali rimedi o consigli saranno solo e unicamente a livello di benessere e non a livello farmacologico.

In caso di incapace il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale.

In caso di rifiuto l’operatore olistico desiste.

Art. 10 – Segreto professionale

Il segreto professionale è un diritto dell’utente; l’operatore olistico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza durante la sua pratica o di eventuali suoi collaboratori vigilando egli sul loro operato. La rilevazione è possibile quando imposta da legge o autorizzata dall’interessato o di chi ne fa le veci.
All’operatore olistico rimane tuttavia la valutazione sull’opportunità di derogare in caso di grave pericolo la salute o la vita dell’utente i terzi. La morte dell’utente non esime l’operatore olistico dall’obbligo del segreto.
L’operatore olistico deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione nel rispetto della normativa vigente. Pubblicazioni o ricerche non devono indicare l’identità di eventuali utenti. Nella compilazione o trasmissione di qualunque atto verso enti pubblici o privati l’operatore rispetta il segreto professionale come indicato dalla legge.

L’operatore olistico rispetta le leggi in materia di privacy.

Art. 11 – Utenza ed informazione

L’operatore olistico ha il dovere di dare all’utente la più serena e idonea valutazione sullo stile di vita che sta conducendo e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quella del suo ambiente.

Art. 13 – Altri professionisti

L’Operatore olistico deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell’ambito della sanità.

Art. 14 – Utenti in trattamento medico

L’operatore olistico in nessun caso deve, palesemente o coattamente, intervenire su clienti in campo medico. E’ libero di proporre al medico curante la sua collaborazione, sempre e comunque nell’ambito delle sue competenze professionali.
L’Operatore olistico può intervenire su utenti portatori di una patologia a patto che questi abbiano una corretta diagnosi medica. Il programma di benessere si adatterà come complemento ed integrazione e mai sostituendosi alle norme stabilite dal professionista sanitario.

Art. 15 – Sospensioni di terapie mediche

L’operatore olistico per nessun motivo deve proporre all’utente la sospensione di terapie mediche prescritte dal medico curante.

Art. 16 – Competenza medica

Nel caso in cui egli sospetti una situazione patologica deve informare l’utente e invitarlo a rivolgersi al suo medico curante o altri professionisti sanitari. In caso di suo rifiuto, l’operatore olistico deve astenersi di prestare la propria prestazione professionale.

Art. 17 – Agenti naturali di benessere

L’Operatore olistico si impegna ad esercitare la sua professione a dovere ed eventualmente a suggerire/consigliare ai suoi utenti prodotti di libera vendita che favoriscano il benessere globale, norme di condotta salubri ed i mezzi igienici, che, secondo le sue conoscenze, possano conseguire risultati più rapidi, economici e semplici al fine di raggiungere lo stato ottimale di benessere. Non sono consentite all’interno del settore l’utilizzo di arti divinatori, pozioni, filtri o di occultismo in generale ma solo pratiche e tecniche manuali o bioenergetiche riconosciute dal settore e per le quali sono rilasciati gli attestati di formazione. L’Operatore olistico non deve assumere stupefacenti o abusare di sostanze alcoliche pena l’esclusione diretta dagli elenchi dello scrivente e segnalazione alle autorità competenti in caso di necessità ed urgenza.

Art. 18 – Programma personalizzato di benessere e metodi valutativi

All’ operatore olistico è riconosciuta piena autonomia nella scelta corretta dei suoi strumenti.

L’operatore olistico è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi naturopatici utilizzati.

Art. 19 – Fornitura di prodotti

L’ operatore olistico rispetta ogni regolamentazione in materia di fornitura prodotti e relative autorizzazioni.

Art. 20 – Prodotti utilizzati

L’Operatore olistico non utilizza/consiglia prodotti farmaceutici o agenti naturali per guarire una malattia o sopprimere un sintomo, né farà uso di nessun elemento che esuli dalla sua competenza professionale,

Art. 21 – Cure e guarigioni

L’ operatore olistico non cura ne guarisce l’utente ma semplicemente può favorire il Suo benessere psicofisico così da poter meglio raggiungere uno stato ottimale di salute ed un miglioramento della qualità di vita. 

Art. 22 – Responsabilità dei propri atti professionali

L’operatore olistico è responsabile dei propri atti professionali e di conseguenza accetta le responsabilità che ne possono derivare: ogni consulenza rilasciata all’utente deve riportare i dati fiscali del operatore olistico e la sua firma.

Art. 23 – Competenza professionale

L’operatore olistico deve garantire all’utente impegno e competenza professionale. Deve utilizzare una terminologia comprensibile, non deve spaventare ma invitare eventualmente l’utente a rivolgersi ad altre figure professionali.

Art. 24 – Rifiuto della prestazione professionale
L’operatore olistico qualora debba intervenire contro la sua coscienza, credo o convinzioni o quando ravvisi poca fiducia da parte dell’utente può rifiutarsi di operare a patto che ciò non provochi grave danno.

Art. 25 – Continuità della prestazione professionale

In caso di impedimento o impossibilità, l’operatore olistico provvede a indirizzare ad un altro operatore con pari preparazione proponendosi anche di collaborare con altri professionisti in genere.

Art. 26 – Documentazione tecnica

L’ operatore olistico, ogni qualvolta si richieda mette la documentazione tecnica in suo possesso a disposizione dell’utente stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati.

Art. 27 – Consigli

L’operatore olistico può consigliare, ma non pretendere che l’utente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

Art. 28 – Assistenza

Nell’esercizio della professione, l’operatore olistico deve impegnarsi a tutelare ogni individuo mirando a un armonico sviluppo psicofisico, garanzia di qualità e dignità di vita. Quando ritenga che l’ambiente nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute o sia sede di maltrattamenti o violenze, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

Art. 29 – Tariffa professionale

L’operatore olistico e l’utente si accordano preventivamente su onorari e compensi. Il professionista non deve operare in concorrenza sleale con altri colleghi.

Art. 30 – Limiti

L’operatore pubblicizza il suo lavoro nel rispetto della regolamentazione italiana, senza creare false aspettative e mirando alla divulgazione di tecniche per il miglioramento unicamente del benessere psicofisico e del riequilibrio bioenergetico.

Art. 31 – Scoperte 

Eventuali scoperte dovranno essere comunicate agli enti preposti e nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti.

Art. 32 – Attività pubblicistica

Gli operatori devono evitare di dare notizia di metodi non ancora verificati, astenendosi dal farsene pubblicità.

Art. 33 – Divieto 

L’operatore non deve pubblicizzare indebitamente farmaci o collaborazioni con enti pubblici e privati.

Art. 34 – Abuso 

L’operatore olistico non deve abusare di titoli di cui non è in possesso, né in forma palese, né con un tacito consenso ad eventuali titoli che l’utente gli attribuisce.

Art. 35 – Denominazioni 

L’Operatore olistico rinuncia a qualsiasi tipo di denominazione che legalmente non può essere utilizzata (diplomato, dottore, specialista).

Art. 36 – Rispetto 

Vige il principio del rispetto di ogni attività professionale. L’opportuna comunicazione tra professionisti non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 37 – Contrasto di opinione

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di rispetto.

Art. 38 – Solidarietà tra colleghi

Tutti gli operatori olistici sono solidali tra di loro.

Art. 39 – Cura dei colleghi

L’operatore olistico assiste i colleghi.

Art. 40 – Proposta di consulenze

In caso di necessità, l’operatore olistico deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 41 – Aiuti e consigli

Gli operatori olistici forniscono aiuto agli operatori meno preparati.

Art. 42 – Problemi 

I problemi professionali dovranno essere risolti preventivamente in sede di arbitrato per poi adire ad altri mezzi.

Art. 43 – Scorrettezze professionali

L’operatore olistico che costati, nell’operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione alla struttura associativa di competenza.

Art. 44 –  Regola di salvaguardia

L’operatore olistico deve vigilare per la salvaguardia delle specifiche competenze con formale comunicazione alla struttura competente   per ogni infrazione. L’operatore olistico iscritto al settore si impegna a dirimere  eventuali controversie tra poli, corsisti operatori o associazioni attraverso un continuo dialogo costruttivo e mirato ad una soluzione pacifica. In mancanza di accordo si farà riferimento ad eventuali clausole compromissione dello statuto AICS.

Art. 45 – Astensione 

L’operatore olistico si deve astenere dal collaborare in qualsiasi modo con chi trasgredisce con la legislazione vigente o strutture associative associate.

Art. 46 – Modalità 

L’operatore olistico può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L’attività professionale può essere svolta in forma associata. La professione è libera, indipendente. L’operatore olistico risponde dei propri atti.

Art. 47 – Attività nell’interesse della società

L’operatore olistico è tenuto a partecipare all’attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute, nell’interesse della società.

Art.48 – Ricerca

L’operatore olistico svolge attività di ricerca in accordo esplicito con l’utente e al mero fine di ottenere esiti e valutazioni di indagine nel rispetto del benessere psicofisico dell’individuo.

Art. 49 – Limiti della ricerca

La ricerca non deve essere invasiva e in caso di sperimentazione è necessario contattare un comitato etico secondo la normativa vigente.

Art. 53 – Doveri

L’operatore olistico non può rifiutarsi di intervenire in caso di necessità e urgenza fornendo adeguata assistenza; in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell’Autorità competente.

Aggiornato in data 7.03.2017

 

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